Pubblicato, con il titolo Il fascismo e i problemi della razza, su “Il Giornale d’Italia” del 14 luglio 1938, il Manifesto degli scienziati razzisti o Manifesto della razza, anticipa di poche settimane la promulgazione della legislazione razziale fascista (settembre-ottobre 1938). Firmato da alcuni dei principali scienziati italiani, Il Manifesto diviene la base ideologica e pseudo-scientifica della politica razzista dell’Italia fascista.
Il Manifesto della razza – 1938
Da “La difesa della razza”, direttore Telesio Interlandi, anno I, numero 1, 5 agosto 1938, p. 2.
Il ministro segretario del partito ha ricevuto, il 26 luglio XVI, un gruppo di studiosi fascisti, docenti nelle università italiane, che hanno, sotto l’egida del Ministero della Cultura Popolare, redatto o aderito, alle proposizioni che fissano le basi del razzismo fascista.
1. Le razze umane esistono. La esistenza delle razze umane non è già una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti di milioni di uomini simili per caratteri fisici e psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi.
Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti.
2. Esistono grandi razze e piccole razze. Non bisogna soltanto ammettere che esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che esistano gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la esistenza delle quali è una verità evidente.
3. Il concetto di razza è concetto puramente biologico. Esso quindi è basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze.
4. La popolazione dell’Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà ariana. Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la nostra penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti preariane. L’origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e costituirono il tessuto perennemente vivo dell’Europa.
5. È una leggenda l’apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Dopo l’invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per l’Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa: i quarantaquattro milioni d’Italiani di oggi rimontano quindi nella assoluta maggioranza a famiglie che abitano l’Italia da almeno un millennio.
6. Esiste ormai una pura “razza italiana”. Questo enunciato non è basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l’Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana.
7. È tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l’opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l’indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra-europee, questo vuol dire elevare l’Italiano ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità.
8. È necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d’Europa (Occidentali) da una parte gli Orientali e gli Africani dall’altra. Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l’origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili.
9. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l’occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all’infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l’unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani.
10. I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italiani non devono essere alterati in nessun modo. L’unione è ammissibile solo nell’ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato dall’incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli ariani.
I firmatari:
Lino Businco, docente di patologia generale, ‘Università di Roma
Lidio Cipriani, docente di antropologia, Università di Firenze
Arturo Donaggio, docente di neuropsichiatria, Università di Bologna, nonché presidente della Società Italiana di Psichiatria
Leone Franzi, docente di pediatria, Università di Milano
Guido Landra, docente di antropologia, Università di Roma
Nicola Pende, docente di endocrinologia, Università di Roma, nonchè direttore dell’Istituto di Patologia Speciale Medica
Marcello Ricci, docente di zoologia, Università di Roma
Franco Savorgnan, docente di demografia, Università di Roma, nonché presidente dell’Istituto Centrale di Statistica
Sabato Visco, docente di fisiologia, Università di Roma, nonché direttore dell’Istituto Nazionale di Biologia presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche
Edoardo Zavattari, direttore dell’Istituto di Zoologia dell’Università di Roma. Antisemitismo italiano: indifferenti e delatori
Le leggi razziali introdotte dallo stato italiano nel 1938 non si inseriscono in un contesto avulso, fino ad allora, da mentalità e pratiche di tipo antisemita. Va rilevato, anzi, che “il tessuto sociale e culturale italiano, e ancor più gli organismi e gli apparati del regime, si mostra[no] […] tutt’altro che impreparati ad accogliere e mettere in pratica la legge della segregazione”, sebbene non manchino, “nella società civile e religiosa, sentimenti di opposizione alla legislazione stessa” (G. Luzzatto Voghera, Antisemitismo, in Dizionario del fascismo, a cura di V. de Grazia-S. Luzzatto, Torino, Einaudi, 2003, v. 1, pp. 80). Come in altri paesi europei, in Italia si diffonde, a partire dalla fine dell’Ottocento e sulla scorta di un radicato pregiudizio di tipo religioso, una pubblicistica di stampo antisemita che si basa però su una polemica ormai “modernamente” politica. È tuttavia dopo la Grande guerra, ancora sull’onda lunga di fenomeni sovranazionali, che “l’antisemitismo inizi[a] davvero a pesare nella politica e nella società italiana” (Ivi, p. 81). Nel 1921 è pubblicata, a cura di Giovanni Preziosi – futura “figura di punta dell’antisemitismo fascista” (ibidem) – la traduzione italiana dei Protocolli dei Savi anziani di Sion, un documento falso prodotto all’inizio del secolo nella Russia zarista e da allora in poi sfruttato come “prova” della congiura ebraica mondiale.
Nei primi anni del fascismo al potere, la polemica antigiudaica è esercitata in particolare dalle frange più estreme del partito, che insistono “sui temi più vieti della vulgata antisemita: la connessione fra ebraismo, bolscevismo e massoneria; la rappresentazione dell’ebreo come ultima trincea dell’antifascismo” (Ivi, p. 82). La vera svolta antisemita, in Italia, si ha però con la guerra d’Etiopia; all’interno della propaganda di regime, si afferma infatti, velocemente, il concetto della superiorità razziale dei “puri italiani” rispetto alle popolazioni africane. Il passo verso la legislazione razzista è breve: fin dal 1935 una feroce campagna di stampa si concentra su temi antisionisti e antisemiti, e nel triennio successivo gli stessi ebrei italiani diventano un ricorrente obiettivo polemico. Le leggi razziali del 1938 sono introdotte in un paese pronto ad accoglierle con indifferenza e condiscendenza, quando non con benevolenza.
Quest’ultimo atteggiamento si riscontra facilmente nel caso dei delatori, cioè gli italiani “ariani” pronti a denunciare membri della comunità ebraica per reati quali il possesso di apparecchi radiofonici o l’assunzione di personale di servitù di “razza ariana”.
Fin dal 1938 il ministero dell’Interno riceve decine di memoriali anonimi che segnalano persone da “eliminare”, così come non mancarono, in alcune città italiane, scritte murali inneggianti a Hitler e alla politica di discriminazione razziale. Anche chi, tra mille cautele, è riuscito a mantenere un minimo di attività lavorativa e di vita sociale, viene immediatamente segnalato. La persecuzione degli ebrei italiani e degli ebrei stranieri rifugiatisi in Italia si muove, quindi, tra gli estremi dell’indifferenza e della collaborazione da parte degli italiani auto-definitisi “ariani”.
Tra l’estate del 1940 e quella del 1943 circa 400 ebrei italiani antifascisti e 6.000 ebrei stranieri vengono internati in campi di concentramento o confinati (M. Avagliano-M. Palmieri, Di pura razza italiana. L’Italia “ariana” di fronte alle leggi razziali, Milano, Baldini&Castoldi, 2013, p. 286). La condanna scaturisce spesso da comportamenti privati segnalati per via anonima alle autorità.
L’8 settembre 1943 segna lo spartiacque tra la fase della negazione dei diritti e quella della persecuzione contro la vita, con l’avvio delle deportazioni su larga scala.
Espulsione degli ebrei dalle scuole
Regio decreto: espulsione degli ebrei dalle scuole
Questo decreto, co-firmato dal re e da Mussolini, ed emanato il 5 settembre 1938, è il primo dei provvedimenti relativi alla politica razziale del regime fascista: stabilisce la “necessità di difendere la razza” all’interno della scuola, e quindi l’espulsione della classe docente e di quella discente – insegnanti e allievi, di ogni ordine e grado, nessuno escluso – di “razza” ebraica dalla scuola pubblica italiana. Significativamente, quello sulla scuola è il primo provvedimento preso dallo stato italiano nei confronti degli ebrei, a significare il peso che la politica educativa ha per il regime fascista. Da rilevare, inoltre, che l’espulsione degli ebrei dalla scuola rappresenta un’innovazione significativa nel contesto delle leggi razziali europee: la Germania hitleriana, ad esempio, introdurrà tale norma dopo l’Italia, nel novembre 1938.
REGIO DECRETO – LEGGE 5 settembre 1938 – XVI, n. 1390
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA IMPERATORE D’ETIOPIA
Visto l’art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l’educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;
Art. 1. All’ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; nè potranno essere ammesse all’assistentato universitario, né al conseguimento dell’abilitazione alla libera docenza.
Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.
Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall’esercizio della libera docenza.
Art. 4. I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
Art. 5. In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.
Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.
Art. 7. Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l’educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 – Anno XVI
Vittorio Emanuele, Mussolini, Bottai, Di Revel
Espulsione degli ebrei stranieri
Regio decreto: espulsione degli ebrei stranieri
Questo decreto, co-firmato dal re e da Mussolini, ed emanato il 7 settembre 1938, è uno dei provvedimenti principali della politica razziale del regime fascista: stabilisce chi possa essere considerato ebreo; vieta agli ebrei stranieri la permanenza stabile sul territorio metropolitano e coloniale, quindi dell’intero impero, e ne decreta l’espulsione; prevede la revoca delle cittadinanze concesse ad ebrei stranieri dopo il gennaio 1919.
REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. 1381
Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA IMPERATORE D’ETIOPIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l’interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell’Egeo.
Art. 2. Agli effetti del presente decreto-legge è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.
Art. 3. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1° gennaio 1919 s’intendono ad ogni effetto revocate.
Art. 4. Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell’Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell’Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell’art. 150 del testo unico delle leggi di P.S., previa l’applicazione delle pene stabilite dalla legge.
Art. 5. Le controversie che potessero sorgere nell’applicazione del presente decreto-legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del Ministro per l’interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati. Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame né in via amministrativa, né in via giurisdizionale. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce, Ministro per l’interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938-Anno XVI
Vittorio Emanuele, Benito Mussolini
Dichiarazione sulla razza
Approvata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 ottobre 1938, la “Dichiarazione sulla razza” è considerata il documento che dà il via alla persecuzione anti-ebraica, e in generale razzista, in Italia. Il successivo 17 novembre 1938 la dichiarazione è trasformata in regio decreto legge (n. 1728 – Provvedimenti per la difesa della razza italiana).
Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell’Impero, dichiara l’attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un’attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti.
Il problema ebraico non è che l’aspetto metropolitano di un problema di carattere generale.
Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:
• a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane;
• b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici – personale civile e militare – di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;
• c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell’Interno;
• d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell’Impero.
Ebrei ed ebraismo
Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l’ebraismo mondiale – specie dopo l’abolizione della massoneria – è stato l’animatore dell’antifascismo in tutti i campi e che l’ebraismo estero o italiano fuoruscito è stato – in taluni periodi culminanti come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica unanimemente ostile al Fascismo. L’immigrazione di elementi stranieri –accentuatasi fortemente dal 1933 in poi – ha peggiorato lo stato d’animo degli ebrei italiani, nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica, l’internazionalismo d’Israele. Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l’ebraismo mondiale è, in Spagna, dalla parte dei bolscevichi di Barcellona.
Il divieto d’entrata e l’espulsione degli ebrei stranieri
Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d’ingresso nel Regno, degli ebrei stranieri, non poteva più oltre essere ritardata, e che l’espulsione degli indesiderabili – secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie – è indispensabile. Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all’esame dell’apposita commissione del Ministero dell’Interno, non sia applicata l’espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali:
• a) abbiano un’età superiore agli anni 65;
• b) abbiamo contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI.
Ebrei di cittadinanza italiana
Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l’appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto segue:
• a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;
• b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera;
• c) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica;
• d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all’infuori della ebraica, alla data del 1° ottobre XVI.
Discriminazione fra gli ebrei di cittadinanza italiana
Nessuna discriminazione sarà applicata – escluso in ogni caso l’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado – nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana – quando non abbiano per altri motivi demeritato – i quali appartengono a:
• 1) famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall’Italia in questo secolo; libica, mondiale, etiopica, spagnola;
• 2) famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
• 3) famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, insigniti della croce al merito di guerra;
• 4) famiglie dei Caduti per la Causa fascista;
• 5) famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;
• 6) famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 19-20-21-22 e nel secondo semestre del 24 e famiglie di legionari fiumani.
• 7) famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita commissione.
Gli altri ebrei
I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nell’attesa di una nuova legge concernente l’acquisto della cittadinanza italiana, non potranno:
• a) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
• b) essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone;
• c) essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;
• d) prestare servizio militare in pace e in guerra. L’esercizio delle professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti.
Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:
• 1) che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione;
• 2) che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia rigorosamente repressa;
• 3) che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l’attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;
• 4) che, insieme alle scuole elementari, si consenta l’istituzione di scuole medie per ebrei.
Immigrazione di ebrei in Etiopia
Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell’Etiopia. Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a seconda dell’atteggiamento che l’ebraismo assumerà nei riguardi dell’Italia fascista.
Cattedre di razzismo
Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell’Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno.
Alle camicie nere
Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministri.